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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

48520
Stato 50 occorrenze
  • 1957
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo I

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo XII

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo I

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo XI

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo VII

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo III

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo III

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo I

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo II

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo VIII

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo I

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo IV

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo I

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Titolo V

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo X

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo II

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo II

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo VI

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo IX

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo I

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo V

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo VI

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo IV

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo II

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Titolo VI

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

L'impiegato ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli seguenti.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito all'impiegato il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

E' parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

deve farne segnalazione con la indicazione del titolo dell'assunzione, alla segreteria del Consiglio superiore che, provveduto all'iscrizione all'albo

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio necessario per l'ammissione agli esami e le materie che

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

L'esito favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato nell'art. 150 costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, sia per esame

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Salvo quanto disposto nell'art. 31 ultimo comma, non possono essere conferite a titolo onorifico qualifiche diplomatiche e consolari ed altre

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Gli impiegati che conseguono la sola idoneità nel concorso per esame speciale cui partecipano, hanno titolo ad essere inseriti nella graduatoria dei

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, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre, proporzionalmente tra il numero degli impiegati che hanno titolo a partecipare al concorso per esame speciale

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

costituisce titolo di merito l'aver prestato lodevole servizio per almeno un anno presso uffici periferici.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

All'impiegato che svolge mansioni di carattere discontinuo o di semplice attesa e di custodia può essere concesso, a titolo di retribuzione per

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio per l'ammissione al concorso, le materie che formano oggetto

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

di aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

decreto in quanto siano applicabili e non si sia diversamente provveduto nel presente titolo.

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A coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla qualifica di provveditore agli studi, rivestano già qualifica equiparata, per il

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Dopo la cessazione dal servizio, purché non determinata da un provvedimento disciplinare, l'impiegato ha diritto di conservare il titolo che aveva al

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La nomina alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali previste dalla parte II titolo V del presente decreto si consegue per i posti

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

carriera e siano in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Allo stesso concorso sono ammessi anche gli impiegati dello stesso ruolo che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma precedente

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

dell'art. 75. In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianità ed il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale, nel

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